TITOLO I
Denominazione, finalità, sede, durata
Articolo 1 -Denominazione
E' costituita in Sant’Agata de Goti l'Associazione culturale denominata “Spazio Residuo", ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, ai quali si rinvia per la disciplina dell’ente, fatte salve le disposizioni del presente Statuto.
Articolo 2-Finalità dell'associazione
“Spazio Residuo” è un'associazione culturale, senza fini di lucro, apartitica, che si propone di costituire un luogo di incontro e di aggregazione, nel quale si confrontano proposte, idee e progetti provenienti dalla società civile, nel convincimento che il tessuto sociale necessiti di una cittadinanza attiva e costruttiva; essa promuove ogni iniziativa diretta a diffondere e radicare il passaggio dalla democrazia del consenso alla democrazia della partecipazione.
L’Associazione si riconosce nei valori della Costituzione italiana (1948), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (1950) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000) e assume come valori fondanti la dignità, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà nella vita politica, civile, sociale.
Essa si muove lungo tre linee direttrici:
la tutela dei diritti umani, nel rispetto dei principi del pluralismo, dell’antirazzismo e della parità di genere;
la tutela dell’ambiente, quale risorsa naturale ed elemento di coesione.
la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico della propria città;
A questo scopo l’Associazione, in funzione integrativa e suppletiva delle agenzie formative già operanti sul territorio, intende intraprendere:
- rapporti con le altre associazioni e movimenti, culturali e politici, italiani e stranieri, profit e no profit, istituzioni pubbliche e private, con scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ed ogni altra forma di incontro ritenuta utile per realizzare le finalità dell’associazione;
- manifestazioni aperte al pubblico, al fine di discutere questioni di interesse politico-culturale di carattere generale;
- studi e ricerche su specifiche questioni da sottoporre all’attenzione del mondo politico e istituzionale Inoltre l’Associazione coordina:
-attività editoriali e formative, compresa la pubblicazione periodici su supporto cartaceo e/o informatico;
- campagne di sensibilizzazione civile e culturale;
- convegni, seminari, tavole rotonde, meeting o altre forme di comunicazione pubblica L’Associazione può compiere ogni altra attività necessaria o opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, e così pure aderire ad associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari.
Articolo 3 -Sede
L'associazione ha sede in Sant’Agata de’ Goti alla Piazza del Carmine n.2 . Essa può aprire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 4 -Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
TITOLO II
I soci
Articolo 5 - Tipologia di soci
All’Associazione “Spazio Residuo” possono aderire tutti i cittadini al di sopra dei 16 anni di età che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, distinti in:
- soci fondatori: coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa;
- soci ordinari: persone che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale alla realizzazione delle finalità statutarie. Sono esonerati, eventualmente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal versamento delle quote annuali.
Articolo 6 - Modalità di adesione
Coloro che intendono aderire all’Associazione devono farne domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.
La domanda va completata con:
le proprie generalità;
e l’interesse di adesione all’Associazione;
indicazione del recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell'Associazione.
Successivamente all'ammissione, da deliberare nella seduta di Consiglio successiva alla richiesta, ogni mutamento di quanto indicato inizialmente dovrà essere notificato per iscritto.
Le domande di ammissione sono sottoposte per l'approvazione all'esame del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto in Assemblea è consentito agli iscritti da almeno 6 mesi, mentre l'assunzione di cariche sociali è riservata ai soci con almeno 12 mesi di iscrizione.
Articolo 7 - Diritti
I soci, che hanno compiuto la maggiore età, hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il diritto di voto è subordinato all’iscrizione all’Associazione da almeno 6 mesi e non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
E’ diritto di ogni socio chiedere sia al Consiglio direttivo sia al Tesoriere il rendiconto dell’attività svolta; chiedere l’esibizione dei documenti, anche contabili, attestanti il regolare svolgimento delle attività di gestione dell’associazione; chiedere la convocazione dell’Assemblea, nei casi di necessità e urgenza.
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio.
Articolo 8 - Obblighi
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Saranno esclusi dal diritto di voto:
i Soci non in regola con il pagamento della quota e dei contributi associativi;
i Soci che hanno presentato la lettera di dimissioni, dalla data della lettera stessa;
i Soci con meno di sei mesi di anzianità d'iscrizione
Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti.
Articolo 9 - Recesso ed esclusione del socio – Trasmissibilità della quota
Il diritto di recesso spetta a ciascun socio e può essere liberamente esercitato in ogni momento a mezzo comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione.
Ciascun socio può essere escluso nell’ipotesi in cui
sia in ritardo nel versamento della quota sociale, e non vi ottemperi neanche dopo la diffida da parte del Tesoriere;
il suo comportamento sia gravemente lesivo della dignità e dell’immagine dell’Associazione , in quanto in netto contrasto con i principi fissati dallo Statuto
compia atti in conflitto di interessi con l’Associazioni, recando danno alla stessa, ai soci ovvero agli organi sociali
L’esclusione dovrà essere deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.
La quota di partecipazione alla società è intrasmissibile, se non a causa di morte, e non può essere assoggettata a rivalutazione monetaria.
TITOLO III
Organi dell'Associazione
Articolo 10 - Gli organi in generale
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori.
Delle riunioni degli organi sociali collegiali deve essere redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportate le eventuali deliberazioni assunte.
Copia di tali delibere saranno rilasciate soltanto dal Consiglio; nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi organi.
Le cariche sociali sono gratuite. La durata di tutte le cariche sociali è biennale.
Articolo 11 - L’Assemblea
L’assemblea dei soci è sovrana. Essa costituisce il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati. |
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In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è valida anche se non è presente la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti. Per l’assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera con la maggioranza degli iscritti e i 2/3 presenti; in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea o mediante convocazione epistolare o telematica.
Non è consentito il voto per delega.
L'Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto e nel periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 6 gennaio. In ogni caso, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare l'ordine del giorno.
Articolo 12 - Compiti dell’Assemblea
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente dell’Associazione, il Tesoriere, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva i regolamenti interni.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Il Presidente su proposta dell’Assemblea nomina il Segretario verbalizzante.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il Presidente dell’Associazione e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Spazio Residuo” ed è convocato:
- dal presidente, che ne dirige i lavori;
- da almeno tre componenti del Consiglio;
A parità di voti prevale il voto del Presidente. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto.
Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo affissione dell'avviso presso la sede di norma con tre giorni di anticipo, salvo diversa forma di convocazione che ne garantisca comunque la notizia a tutti i membri. L’organo delibera a maggioranza dei suoi membri sugli atti di ordinaria amministrazione; si richiede la deliberazione a maggioranza qualificata di 4/5 dei membri, per gli atti di straordinaria amministrazione. L’amministrazione dell’associazione è congiuntiva e non possono i singoli membri del consiglio assumere iniziative o compiere atti di gestione disgiuntamente dagli altri, salva apposita delega in tal senso da degli altri componenti.
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- esaminare il bilancio consuntivo, con le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, come predisposto dal Tesoriere, e presentarlo all’Assemblea per l’approvazione;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.
- Deliberare in merito alle domande di ammissione e ai casi di esclusione dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale consultabile all’albo dell’Associazione.
Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione nei rapporti con i terzi, anche sul piano processuale, e ne promuove gli orientamenti sulla base delle linee di indirizzo, determinate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, secondo le modalità dello Statuto. Può incaricare i membri del Consiglio Direttivo di specifiche responsabilità operative nei vari campi di attività dell'associazione. Il mandato del Presidente dura due anni e può essere rinnovato per una sola volta.
Articolo 18 - ll Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dall’Assemblea e dura in carica due anni. Ha il compito di provvedere alla riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all'associazione; alla gestione delle spese; alla comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti; alla tenuta dei libri e delle scritture contabili e allo svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale. Il Tesoriere relaziona periodicamente il Consiglio Direttivo sull'andamento dei conti e prepara annualmente il bilancio consuntivo che sarà dal Consiglio Direttivo presentato all'Assemblea pel l’approvazione.
Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica due anni.
E’ investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell’Associazione, in particolare verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri e dà parere sui bilanci. I revisori contabili possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Votazioni
Art. 20 - Modalità di votazione
Le votazioni nei diversi organi sociali dovranno avvenire in forma segreta come l'elezione del Presidente e le delibere di esclusione di cui all'art. 9 che precede. L'elezione del Presidente può essere effettuata in forma palese, se la relativa proposta ottiene l'adesione dei 2/3 dei Consiglieri presenti. E' ammessa anche la votazione per acclamazione, che è equiparata a votazione all'unanimità a scrutinio palese.
TITOLO V
Patrimonio sociale
Art. 21- Composizione del patrimonio sociale
II patrimonio sociale, formato dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che comunque cadono in proprietà o in possesso dell'Associazione, è amministrato e gestito dal Consiglio Direttivo per la parte straordinaria e, su delega del Consiglio stesso, dal Presidente per la parte di ordinaria amministrazione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO VI
Esercizio finanziario - Rendiconto economico e finanziario
Art. 21 – Durata dell’esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 22 – Rendiconto
Il rendiconto economico e finanziario è redatto dal Tesoriere che lo presenta al Consiglio Direttivo, con obbligo di trasmissione per l’approvazione all’assemblea dei soci, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO XVI
Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
Art. 23 – Scioglimento
Lo scioglimento della Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dall’art. 11. In caso di deliberato scioglimento della Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, i poteri e le responsabilità dei quali saranno fissati dalla stessa Assemblea Straordinaria.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe e/o a fini di pubblica utilità.
TITOLO XVII
Regolamenti aggiuntivi
Art. 24 – I regolamenti
II Consiglio Direttivo potrà predisporre tutti i regolamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività associativa.
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